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Richiesta di una mobilità interprovinciale conforme al Testo Unico del Pubblico Impiego per oggettive motivazioni che ledono il diritto al libero movimento sul territorio italiano dei membri del Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati, associazione a difesa dei docenti fuorisede sulle problematiche riguardanti le procedure di mobilità interprovinciale.

Oggetto: Richiesta di una mobilità interprovinciale conforme al Testo Unico del Pubblico Impiego, ovvero su tutti i posti vacanti e disponibili, 100 % delle disponibilità, per oggettive motivazioni che ledono il diritto al libero movimento sul territorio italiano dei membri del Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati, associazione a difesa dei docenti fuorisede sulle problematiche riguardanti le procedure di mobilità interprovinciale. TESTO INTEGRALE NELLA SEZIONE DOCUMENTI Il Coordinamento Nazionale “Docenti Immobilizzati” (associazione in rete di 11.641 membri), che, lo ricordiamo, è costituito da tutti quei docenti di ruolo lontani dalla loro provincia di residenza, come risoluzione definitiva all’annoso problema che vede i docenti in questione impossibilitati a vedersi soddisfatta la propria domanda di trasferimento interprovinciale, e alla luce dei plurimi e legittimi concorsi messi in campo ai fini dell’assunzione del personale scolastico, ovvero il concorso ordinario per titoli ed esami, il concorso straordinario per il ruolo, la call veloce e il concorso straordinario per l’abilitazione, assunzioni, queste previste da tali procedure, analoghe alla “buona scuola”, poiché di numero elevato che andrebbero a saturare tutti i posti disponibili, Chiede e propone un piano di mobilità straordinario e compensativo, esteso sia ai docenti che abbiano superato qualsiasi vincolo di permanenza territoriale e sede, sia ai docenti che siano ancora nel vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità in seguito alla richiesta analitica in sede di trasferimento, su tutti i posti vacanti e disponibili compreso l’organico dell’autonomia (100 % delle disponibilità per la mobilità interprovinciale, come per quella provinciale e comunale, già esistenti). Tale richiesta trova la sua ragione d’essere nella tutela dei diritti sotto descritti, ad oggi lesi e il cui rispetto, spesso, viene legittimato per vie legali: 1) tutela del diritto alla famiglia sancito: - negli articoli presenti nella Carta Costituzionale: artt. 2, 3, 4, 29 e 31 Cost. dove si fa riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e, per l’appunto, alla tutela dei diritti della famiglia. L’art. 29 Cost. recita, infatti: “la nostra Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Inoltre, l’attuale normativa sulla mobilità si pone in evidente contrasto con le direttive europee e con il diritto comunitario in materia di diritti fondamentali dell’individuo; il diritto del docente alla mobilità territoriale ha portato, ultimamente, certa giurisprudenza ad estendere al personale della scuola la norma di cui all’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico in materia di tutela della maternità e della paternità), all’interno della quale è previsto che "… Il docente con figli di età inferiore a 3 anni può fruire dei benefici previsti dall’art. 42bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare”. Quest’orientamento giurisprudenziale è significativo per dimostrare che c’è un diritto a che il genitore di un bambino, che non abbia superato i tre anni, possa stare vicino al coniuge e crescere insieme il bimbo. Ancora, i trasferimenti consentono ai docenti di ricongiungersi ai coniugi ed ai figli maggiori di tre anni. 2) Il diritto alla cura dei cari come prescrive la legge 104/92; 3) Il diritto-dovere all’istruzione degli studenti e delle studentesse, poiché trasferire i docenti Immobilizzati significherebbe garantirgli docenti ed organico più stabile; 4) Il diritto dei precari ad essere assunti coerentemente sui posti “di fatto” disponibili, poiché lo spostamento dei docenti già di ruolo sarebbe un mero spostamento di pedine da un posto ad un altro lasciando quest’ultimo, posto più stabile, a disposizione dei precari di cui sopra e lasciando invariato il numero di posti destinato alle loro assunzioni; 5) il diritto alla salute individuale e collettivo in contesto di emergenza sanitaria (art. 32 Cost.); Inoltre, l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali accoglie al suo interno la tutela di alcuni fondamentali principi tra i quali, ancora, le misure in tema di ricongiungimento familiare che dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. Pertanto sarebbe illegittimo, nonché contrastante con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non garantire il diritto al ricongiungimento familiare stesso. Le ratio legis dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie sono: - il principio del “previo esperimento delle procedure di mobilità”, a cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi, presente, tra le altre, anche nella L. n. 311/2004, nella L. n. 244/2007 e prima ancora nella L. n. 449/1997 art. 39, che privilegia l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento così come espressamente enunciato nella Circolare n° 4/2008 emanata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. E lo stesso si rileva nell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 che obbliga la Pubblica Amministrazione, prima di procedere a nuovo reclutamento di personale per coprire posti vacanti nella dotazione organica, ad esperire una procedura di mobilità. Si sottolinea che tale principio è rispettato in tutto il comparto pubblico ad eccezione del comporto scuola. creando un’evidente disparità di trattamento, come dimostrano i dati della mobilità interprovinciale, confrontabili nella ricognizione redatta dal Ministero dell’Istruzione sulle istanze prodotte dell’ultimo anno scolastico 2020/2021: solo 13702 posti in mobilità interprovinciale a fronte delle assunzioni retroattive, per decreto MIUR del 18 maggio 2020 n°12, ordinarie e le 84808 assunzioni straordinarie, per decreto MIUR 8 agosto 2020 n° 91; appare evidente che la mobilità ha avuto un’inflazione di ben oltre 90000 posti e nessun sindacato firmatario di concerto col Governo ne ha denunciato lo scandalo, producendo tre modalità di procedure assunzionali in tempi nettamente distinti: Le assunzioni retroattive entro il 5 giugno del 2020; le assunzioni ordinarie entro il 26 agosto 2020; le assunzioni per chiamata, di fatto straordinarie, entro il 7 settembre 2020. - Il Contratto Integrativo Nazionale, anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, che disciplina la mobilità del personale a tempo indeterminato docente ed Ata, ha previsto espressamente, proprio all’art. 1, punto 4, la possibilità che “…Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi“, ad ulteriore riprova del fatto che i plurimi e legittimi concorsi messi in campo andrebbero preceduti da un piano straordinario di rientro per i docenti già di ruolo affinché, come già detto, si ottemperi al diritto sacrosanto alla mobilità territoriale che, se ciò non fosse, andrebbe a ledere i diritti fondamentali dell’individuo, previsti, come suddetto, dalla Carta Costituzionale, documento sovraordinato a qualsivoglia normativa. - La violazione del Contratto Collettivo Nazionale Italiano per il personale docente e per la mobilità risulta palesemente derogato a svantaggio della mobilità territoriale, specie per le procedure riguardanti gli spostamenti interprovinciali, senza aver adempito ad una congrua mobilità territoriale e compensativa prima delle nuove nomine; - Il precedente normativo a tale richiesta è costituito dall’art.1 comma 108 della L.107/2015 che ha sancito la mobilità straordinaria interprovinciale L’art. 1, comma 108, che dispone: “Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 …” Si tiene infine a precisare che i “docenti immobilizzati” sono sia i docenti con vincolo su sede a seguito di mobilità volontaria, sia i docenti senza vincolo, (assunti pre e post L.107/2015), che da anni chiedono e non ottengono trasferimento, per cui sarebbe vano il mero sblocco del vincolo quinquennale per i neoassunti, ad oggi esposta quale unica soluzione per i docenti fuorisede, se esso non fosse accompagnato da un PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITÀ, aperto a TUTTI i docenti e su tutti i posti vacanti e disponibili, ovvero sul 100 % dei posti stessi. Si fa infine notare che il trasferimento dei docenti, come risorsa interna di Pubblica Amministrazione, non porterebbe allo Stato Italiano nessun dispendio economico, come si evince dal principio del previo esperimento della mobilità, e non inficerebbe il numero delle immissioni in ruolo dei docenti precari. Ci sarebbe, infatti, soltanto un trasferimento su altra provincia, lasciando libera la cattedra di origine per una nuova immissione in ruolo. Si tratterebbe, quindi, di un mero spostamento di pedine. I docenti immobilizzati sono stanchi di vedersi riconosciuti i loro diritti solo adendo le vie legali e pertanto chiedono una giusta soluzione che sani la loro condizione. Si ricorda che il numero dei membri di cui siamo rappresentanti è meramente indicativo e che il numero di docenti che hanno prodotto istanza di mobilità territoriale per l’a. s. 2020/2021 ammonta a 90.306 persone, un dato ormai stabile e consolidato nel tempo a conferma che il fenomeno dei docenti che richiedono trasferimento non è fisiologicamente assorbibile da misure ordinarie e previste dall’attuale CCNI 2019/2022, che per altro prevede soluzioni peggiorative con aliquote che decrescono per la mobilità territoriale di anno in anno. Un fenomeno che aumenterà a causa anche delle assunzioni straordinarie, tramite percorsi riservati e straordinari con call veloci, e che si aggraverà senza trovar prima una soluzione alla situazione pregressa, già critica come si evidenzia dai dati riportati dal Ministero dell’Istruzione e precedentemente citati. La risoluzione all’annosa situazione dei docenti immobilizzati si sintetizza per il Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati nei seguenti punti: 1) L’ESPLETAMENTO DI UNA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE SU TUTTI I POSTI VACANTI E DISPONIBILI, OVVERO SUL 100 % DEI POSTI STESSI, CONFORME AL TESTO UNICO, art. 470 d.lgs. 297 del 1994 e l’art. 30 comma 1 della L. 165/2001 in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego; (ALLEGATO 1) 2) L’ampliamento dell’organico dell’autonomia tramite la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto e/o potenziamento, specie per le classi di concorso che avvertono maggior disagio nei trasferimenti interprovinciali, come per il sostegno; 3) Il controllo dell’eccessivo numero delle precedenze nei trasferimenti interprovinciali che in molte province raggiunge il 100% dei trasferimenti costituendo una vera e propria barriera a qualsiasi spostamento sulla base di un punteggio per titoli e servizi; (ALLEGATO 2) 4) La deroga al vincolo triennale di permanenza su sede in seguito a mobilità su scelta analitica, art.2 comma 2 del CCNI 2019/2022; 5) Destinare i posti residui dalle fasi simultanee di mobilità alle operazioni stesse di mobilità, ogni anno residuano posti che poi sono assegnati alle assegnazioni provvisorie tranne quest’anno i cui posti residui sono stati oggetto della call veloce introducendo un’ulteriore inflazione dei posti per la mobilità interprovinciale ampliando il divario tra la corrispondenza biunivoca tra posti messi a bando per la mobilità e quelli per le assunzioni, con conseguente abbassamento dell’aliquota per la mobilità senza un vero e proprio intervento legislativo e/o contrattuale che ne prevedesse il decremento. Certi di non restare inascoltati, si porgono distinti saluti, Giovanna Todaro Doriana D’Elia Referenti Coordinamento Nazionale “Docenti Immobilizzati” (Associazione in rete di 11.641 membri) ALLEGATO 1 OGGETTO: Nota relativa alla mobilità interprovinciale conforme al Testo Unico, d.lgs. 297 del 1994. Sulla base delle svariate sentenze e ordinanze, tra cui la n° 3722/2019 e ribadita dal Consiglio di Stato, che sanciscono il principio dell’articolo 470 comma 1 del d.lgs. 297 del 1994 che riconoscono la priorità del trasferimento di coloro i quali siano già in ruolo rispetto a chi si vede assegnato la sede di nuova nomina: il Coordinamento dei Docenti Immobilizzati chiede l’attuazione della stessa. A ribadire quanto descritto dal d.lgs. 297 del 1994 e l’art. 30 comma 1 del decreto 165/2001 in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego e il comma 2 bis dello stesso articolo per la mobilità obbligatoria, ponendo alla mobilità territoriale il valore di procedura necessariamente prodromica all’espletamento delle procedure di reclutamento e quindi l’espletamento della mobilità è un’azione che precede l’insorgere del reale fabbisogno assunzionale sul territorio nazionale. Inoltre la precedenza della mobilità sul 100% dei posti è già attualmente prevista per le procedure di trasferimento provinciale, subcomunale e per la ricollocazione dei docenti per le classi di concorso in esubero nazionale avvalendosi nel CCNI del triennio 2019-2022 del comparto scuola all’articolo 30 comma 2 bis e dei successivi articoli 34 e 34 bis del decreto sopracitato escludendo quindi solo la mobilità volontaria interprovinciale. Sulla base delle richiamate disposizioni è chiaro che la procedura di mobilità, sia essa volontaria, che obbligatoria, vada esperita necessariamente su tutti i posti disponibili e vacanti prima di bandire nuove procedure di reclutamento. Anzi, quest’ultime appaiono necessarie e giustificate proprio perché l’amministrazione che lamenta vacanze di personale in organico non è riuscita con la mobilità volontaria a sopperire al proprio fabbisogno. Doriana D’Elia – referente Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati ALLEGATO 2 OGGETTO: Nota relativa alle proposte sul controllo delle precedenze nella mobilità interprovinciale In alcune province italiane (ad es. Caserta, Agrigento, Trapani,…) per alcune classi di concorso, DA ANNI si assiste ad un’anomalia: i trasferimenti interprovinciali vengono concessi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai possessori di precedenza. Come sappiamo, le “precedenze” di cui in oggetto sono dei benefici di cui può usufruire il lavoratore che si trova in condizioni particolari. Tali precedenze sono attualmente definite da: - Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale (art. 13); - Ordinanza Ministeriale sulla mobilità n° 182 DEL 23/03/2020, avente validità annuale (artt. 5, 6, 10, 17, 22, 25). Per semplificare, possiamo ascrivere il diritto alla precedenza a due macroaree: 1- Personale affetto da particolari patologie. 2- Personale che ricopre ruoli in ambito pubblico e/o sindacale. Come COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI IMMOBILIZZATI ci teniamo a precisare che le precedenze stabilite per legge sono un esempio di grande civiltà, servono a tutelare i lavoratori che si trovano in condizioni particolari e verranno da noi sempre sostenute e difese. Le nostre proposte sono chiaramente indirizzate contro l’ABUSO di tali pratiche, la mancanza di controllo degli organi preposti e la mancanza di aspre sanzioni verso chi approfitta in modo illegittimo di tali precedenze. In questa sede, è nostra intenzione analizzare le debolezze nella norma e proporre le nostre soluzioni. Infatti, nella normativa citata, che regola la possibilità di godere delle precedenze, vi solo delle grandi lacune esplicative che porgono il fianco a eventuali comportamenti ai limiti del lecito, in particolare: 1- Personale affetto da particolari patologie. -L’art. 5 dell’O.M. 182 prevede che, qualora non si disponga ancora della documentazione definitiva rilasciata dall’INPS attestante la disabilità, basta produrre la documentazione rilasciata da un medico specialista e la domanda di inoltro alla stessa INPS. Chi controlla che l’esito della visita all’INPS abbia avuto esito positivo alla richiesta di invalidità? - Art. 13 CCNI: nella definizione di “cure continuative” viene indicato, a titolo di esempio, la chemioterapia, quindi una terapia salvavita, che ha indubbiamente la precedenza. Purtroppo, non essendo elencato in modo CHIARO ED INEQUIVOCABILE cosa si intende per “gravi patologie”, molte persone usufruiscono di “cure continuative” per cervicali o dolori alla schiena, che nulla hanno a che vedere con la chemioterapia. - Sempre nell’O.M. 182 (art. 17), si parla di individuare, nell’ambito delle invalidità, quelle che identificano profili di inidoneità all’insegnamento. Ma quali sono questi profili? Quale legge li definisce? Perché sembra che molte persone usufruiscano di patologie connesse alla depressione, a forti stati di ansia, godendo dei benefici delle precedenze, ma forse è arrivato il momento di definire per bene, in modo chiaro, che chi purtroppo soffre di tali disturbi NON PUO’ esercitare l’insegnamento. 2- Personale che ricopre ruoli in ambito politico e/o sindacale. Le precedenze usufruibili dal personale che ricopre cariche pubbliche sono definite dal CCNI. Al comma VII dell’art. 13 è tuttavia specificato: “Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio”. La domanda è sempre la stessa: chi controlla? E quali sanzioni sono previste dagli interessati che NON provvede ad avvisare del termine del mandato? Per quanto riguarda i benefici relativi al personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale, essa è definita dal comma VIII: VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017: …” . Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità…” Anche qui, stessa domanda: chi controlla che tale dichiarazione corrisponda al vero? Le analisi precedenti illustrano le lacune nella gestione delle precedenze, per ciò che riguarda la mancanza di esaustività nella definizione della norma, ma anche in particolar modo è evidente che molte dichiarazioni ad esse relative debbano essere controllate e riviste periodicamente, per verificarne l’autenticità e il perdurare delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio. Attualmente l’organo predisposto dalla legge al controllo è l’Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento, ma è evidente che, in una situazione che perdura da tanti anni, con percentuali totalizzanti di precedenze, non si può pretendere che tali Uffici, normalmente già oberati di lavoro, possano dedicare la giusta attenzione e il giusto tempo per effettuare tali verifiche. D’altra parte la presenza dell’anomalia è tale da richiedere comunque un intervento a tutela del personale che, non godendo di nessuna precedenza, non riesce a rientrare nella propria provincia di residenza. Faccio un esempio: nella provincia di Caserta, nella classe di concorso di scuola primaria (sia comune che sostegno) è dal 2012 che ottengono il trasferimento interprovinciale SOLO i possessori di precedenze, magari con punteggi bassissimi (come detto, anche altre province si trovano in questa situazione…). Per cui, chi risiede in tale provincia vede annullati tutti i propri anni di servizio, i titoli acquisiti, l’autentico valore meritocratico che dovrebbe garantire da solo il diritto al trasferimento. Dopo queste analisi, sentiamo l’esigenza di proporre soluzioni che mirino a superare questa stortura. Le nostre proposte sono: - In primis, stabilire nelle province dove la percentuale di precedenze è totale, una quota (10-20%) da destinare chi non ha precedenze, in modo da lasciare uno spiraglio di possibilità al diritto meritocratico; - Secondo, nominare una Commissione NAZIONALE predisposta proprio ad effettuare controlli approfonditi, esaustivi e completi nelle province dove emergano i dati più anomali. Siamo nell’era del digitale, organizzare un gruppo che predisponga controlli incrociati per verificare la veridicità delle documentazioni presentate non è difficile. È necessario inoltre che la Commissione lavori si occupi anche di verificare la decadenza del beneficio (ad esempio, nei casi di INVALIDITA’ REVIDIBILE, allo scadere della revidibilità, oppure per chi ha usufruito del beneficio per la copertura di cariche pubbliche o sindacali), quindi che possa operare anche in retroattività; - Definire, in modo chiaro ed inequivocabile, nelle norme che regolano la mobilità (CCNI e O.M.) cosa si intende per “cure continuative”; - Definire in modo chiaro ed inequivocabile i profili di patologie incompatibili con l’insegnamento. - Infine, inasprire in modo rigido le sanzioni per i “furbetti” che abbiano chiaramente effettuato irregolarità, o che non abbiano denunciato la perdita delle condizioni di beneficio: la legge non ammette ignoranza. L’Italia è un Paese formato da gente laboriosa e seria e gli insegnanti sono alla base del Paese: non è accettabile tollerare chi con stratagemmi usufruisce dei benefici, istituiti dallo Stato per migliorare le condizioni dei lavoratori in situazioni particolari. I lavoratori della scuola pretendono che siano garantiti i diritti di chi lo merita e puniti senza sconti coloro che cercano scorciatoie a danno degli altri. Ylenia Franco – vicepresidente Movimento Docenti Caserta, aderente al Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati
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